Nessun DS può obbligare il docente o il personale ATA, ad accettare.
Non vi è alcun obbligo alla Somministrazione farmaci nemmeno di salvavita, SALVO ADESIONE VOLONTARIA alla somministrazione DA PARTE DI OPERATORI (DOCENTI E PERSONALE ATA), CHE ABBIAMO RICEVUTO UNA FORMAZIONE PER IL PRIMO SOCCORSO E COME TALI SIANO STATI INDIVIDUATI DAL DS.
È quanto contenuto nelle Linee Guida, del MI del 2005,ed è quanto viene ripreso dai protocolli che alcune regioni hanno stilato dettagliatamente, che chiariscono come ci si deve comportare nel caso ci siano alunni che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico.
La somministrazione dei farmaci può avvenire solo con l’autorizzazione delle autorità sanitarie competenti e prevede alcuni soggetti coinvolti:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e
formativa dell’alunno.
Ad inizio anno scolastico ci deve essere una richiesta formale da parte dei genitori, congiunta alla documentazione medica necessaria. Di fronte a questa richiesta il Dirigente Scolastico deve individuare i luoghi idonei per la conservazione e per la somministrazione dei farmaci e se c’è disponibilità da parte del personale scolastico (docenti e ATA) a tale compito. Il dirigente può anche autorizzare i genitori o chi da loro delegato ad accedere a scuola per la somministrazione.
Qualora il dirigente non trovi locali idonei e/o non trovi personale disponibile, né ci siano i requisiti professionali per la somministrazione dei farmaci, può individuare nel territorio altri soggetti istituzionali per stipulare apposita convenzione (ad es. Croce Rossa, Pubblica Assistenza, associazioni di volontariato).
Nei casi di emergenza la scuola deve far riferimento al Pronto Soccorso.
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