Anno di prova: facciamo chiarezza


Le disposizioni per chi sta svolgendo il periodo di formazione iniziale (anno di prova) variano a seconda della procedura di assunzione.

Di seguito una sintesi delle varie opzioni:

Docenti assunti con concorso ordinario, GAE o per mezzo del così detto straordinario bis (Art 59 comma 9-bis DL 73/21)

    1. Passaggio presso il comitato di valutazione del proprio istituto composto dal Dirigente, 3 docenti + il tutor per discutere dei contenuti presentati dal tutor e della documentazione prodotta durante lo svolgimento dell’anno di prova.
    2. Conseguimento di 5 CFU (solo per lo straordinario bis)
    3. Il tutto deve svolgersi entro il 31 agosto 2024

    Docenti assunti da GPS I fascia posti comuni e sostegno (sulla base del comma 4 ART 59 DL 73/21 o ART 5ter DL 228/21)

      1. Passaggio presso il comitato di valutazione del proprio istituto composto dal Dirigente, 3 docenti + il tutor per discutere dei contenuti presentati dal tutor e della documentazione prodotta durante lo svolgimento dell’anno di prova.
      2. Prova disciplinare da svolgere presso una commissione esterna composta da un presidente, 2 docenti e un segretario
      3. La prova consiste in un colloquio sui programmi ministeriali finalizzato soprattutto a verificare il possesso delle competenze didattiche e basate sull’esperienza svolta durante l’anno di prova
      4. Il tutto deve svolgersi entro il 31 luglio 2024

      Docenti assunti da I fascia sostegno nel contingente 2023/24 ( ART 5 DL 44/23)

        1. Passaggio presso il comitato di valutazione del proprio istituto composto dal Dirigente, 3 docenti + il tutor per discutere dei contenuti presentati dal tutor e della documentazione prodotta durante lo svolgimento dell’anno di prova.
        2. Lezione simulata da svolgere contestualmente al colloquio finale dell’anno di prova di fronte al comitato di valutazione integrato da un componente esterno nominato dall’USR
        3. Il tutto deve svolgersi entro il 15 luglio 2024