Dal 2019 esiste una modalità semplice, per docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per pagare le tasse sulle ripetizioni e le lezioni private: un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%.
L’imposta sostitutiva è stata istituita dalla legge di bilancio 2019 (Articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018).
Il comma 13 dispone che – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 15 per cento, salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva (articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
Ai sensi del successivo comma 15, è stabilito che l’imposta sostitutiva in commento è versata entro il termine previsto per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alla cui disciplina, altresì, si rinvia per quanto concerne la regolamentazione della liquidazione, dell’accertamento, della riscossione, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso afferenti alla medesima imposizione sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una apposita scheda a riguardo: Schede – Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)
In pratica
I docenti di ruolo:
- chiedono ogni inizio settembre al loro Dirigente Scolastico l’autorizzazione ad impartire lezioni private, ricordando che:
- non è consentito dare lezioni a studenti iscritti presso l’istituto nel quale si lavora
- l’attività per cui si richiede il permesso non deve pregiudicare l’assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e alle
altre varie attività di servizio
- rilasciano ad ogni incasso una ricevuta (è possibile rilasciare una ricevuta cartacea da blocchetto copiativo oppure usare un’app che invia un messaggio e tiene il conto degli incassi)
- compilano ogni anno la sezione RM32 (Imposta sostitutiva sulle lezioni private) della dichiarazione dei redditi per PERSONE FISICHE (anche la precompilata), con il totale degli incassi annuali e l’imposta dovuta (15% degli incassi)
- pagano l’imposta tramite modello F24 secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di dichiarazioni precompilate gli F24 vengono prodotti automaticamente.